Con la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, è stato introdotto il comma 1-bis, all'art. 93, secondo cui il termine dei contratti di apprendistato, con esclusione della tipologia professionalizzante, e dei contratti a termine, anche in somministrazione, è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Come si legge nella Faq del Ministero del Lavoro, la previsione normativa deve intendersi applicabile a tutti i rapporti non a tempo indeterminato ed ha lo scopo di non ridurre la durata contrattuale per effetto di circostanze non imputabili al lavoratore.
Per quanto concerne il periodo di sospensione, l'interpretazione data dal Ministero competente lascia più che perplessi. Invero, nel "periodo di sospensione vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia l'inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dell'attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie)".
Nessun chiarimento viene fornito relativamente alle deroghe sulle limitazioni previste dal Capo III, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Entro i consueti cinque giorni dalla data di scadenza originaria, sussiste l'obbligo di comunicazione della proroga.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".