La falsa sottoscrizione di una procura ad litem, alla luce del principio di legalità, configura il reato di falso in scrittura privata (articolo 485 del Codice penale), ormai depenalizzato.
La fattispecie di reato in oggetto, difatti, è stata abrogata dall’articolo 1 del Decreto legislativo n. 7/2016 e sostituita da un corrispondente illecito civile.
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 18657 del 14 aprile 2017 e con cui è stato, altresì, precisato che, come nel caso specificamente in esame, l’eventuale abolitio criminis, sopravvenuta ad una sentenza di condanna, deve essere rilevata d’ufficio a norma dell’articolo 129 del Codice di procedura penale e dell’articolo 2, comma 2, del Codice penale.
Questo, anche nel caso di ricorso per cassazione che risulti inammissibile ed indipendentemente dall’oggetto dell’impugnazione, alla luce del principio della ragionevole durata del processo.
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