Falsa usucapione, ravvisabile falsità ideologica commessa in atti pubblici

Pubblicato il 13 gennaio 2020

La Cassazione ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere irrogata nei confronti di un uomo, indagato del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

A quest’ultimo era stato contestato di avere partecipato, nella veste di donatario, all'atto pubblico di donazione redatto da un notaio, con cui veniva trasferita dal primo ai figli la proprietà di oltre 500 ettari di terreno agricolo, sul falso presupposto di esserne il titolare giusta usucapione.

Tuttavia, lo stesso non rivestiva affatto tale titolarità in quanto si trattava di terreni facenti parte del demanio agricolo della Regione Sicilia e pertanto non acquistabili per usucapione.

L’uomo aveva promosso impugnazione avverso il provvedimento cautelare, lamentando che il tribunale, nel ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato de quo, aveva presupposto la compartecipazione nel reato del notaio rogante, senza tuttavia considerare l'intervenuta revoca della misura cautelare già applicata nei confronti di quest’ultimo dal GIP.

Inoltre, i giudici di merito – a suo dire – non avevano risposto alle osservazioni della sua difesa per quanto riguarda l'inverosimiglianza della prospettazione accusatoria in merito alla consapevolezza da parte del notaio della titolarità demaniale dei beni oggetto dell'atto, che, una volta accertata, avrebbe esposto le parti e anche l'ufficiale rogante a conseguenze pregiudizievoli.

Senza contare che, nel motivare la revoca della misura interdittiva già applicata al notaio, il GIP aveva evidenziato che questi aveva proceduto ad una serie di controlli propedeutici, che il tribunale del riesame non aveva però ritenuto idonei a scalfire il quadro indiziario a carico degli indagati.

Doglianze, queste, ritenute tutte infondate dalla Seconda sezione penale di Cassazione, pronunciatasi con sentenza n. 209 del 7 gennaio 2020.

Fase cautelare senza piena prova del reato

La Corte, in primo luogo, ha sottolineato come nella fase cautelare non si richieda la prova piena del reato contestato ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Ai fini dell'adozione di una misura cautelare, infatti, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito.

Nel caso in esame – si legge in decisione – la motivazione resa era stata “diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza”.

Era stata, infatti, ricostruita la condotta delittuosa del ricorrente attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità.

Ricordato, dagli Ermellini, il tenore inequivoco che avevano avuto le intercettazioni nella vicenda de quo: da esse si era evinta la particolare gratitudine dell'indagato nei confronti del notaio per avere acconsentito a stipulare questo particolare di tipo di atto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Braccianti agricoli, trascinamento di giornate: adempimenti entro il 24 febbraio 2025

06/02/2025

Sgravio contributivo lavoratrici madri: ok anche per lavoratrici intermittenti

06/02/2025

Nuova chance per l’assegnazione agevolata nel 2025

06/02/2025

Investimenti sostenibili 4.0, agevolate PMI del Sud

06/02/2025

Riduzione IRPEF e rottamazione: risposte di Leo

06/02/2025

Contraddittorio preventivo e sospensione feriale: chiarimenti su termini e applicabilità

06/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy