Fallimento. Desistenza del creditore efficace se tempestiva

Pubblicato il 01 luglio 2020

La desistenza o l’atto di rinuncia dell’unico creditore a una domanda di fallimento non può validamente intervenire dopo la deliberazione della sentenza.

Questo, a maggior ragione, allorché il provvedimento, già redatto, sia in attesa della relativa pubblicazione, quando si sia fatto luogo all’invio telematico dello stesso alla cancelleria.

E’ sulla base di questo assunto che la Corte di cassazione ha respinto le doglianze avanzate da una Sas e dal socio illimitatamente responsabile della società, dichiarati falliti, avverso la declaratoria di apertura del procedimento concorsuale nei loro confronti.

Nel caso in esame, l’unico creditore istante aveva depositato istanza di desistenza con rinuncia espressa agli atti del giudizio.

Il deposito di tale rinuncia, tuttavia, era intervenuto dopo la decisione relativa alla dichiarazione di fallimento assunta dal Collegio anche se prima della materiale pubblicazione della sentenza.

Secondo la Corte d’appello, ai fini della declaratoria di sopravvenuta improcedibilità della domanda di dichiarazione del fallimento per intervenuta desistenza dell’unico creditore, sarebbe invece occorso che quest’ultima fosse stata posta in atto prima della pronuncia del tribunale fallimentare.

Inoltre, nella vicenda in oggetto, la stessa istanza di desistenza dava conto dell’assenza di un effettivo pagamento del debito da parte della società fallita.

A fronte di queste conclusioni, i ricorrenti si erano rivolti alla Suprema corte lamentando, per contro, che l’atto di desistenza avrebbe dovuto ritenersi tempestivo, in quanto attuato prima della conclusione dell’iter procedimentale della pubblicazione della sentenza.

Motivo, questo, respinto dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 13187 del 30 giugno 2020, nel cui testo è stato precisato che la desistenza, come atto di rinuncia, non può validamente intervenire dopo la deliberazione della sentenza e allorché, quindi, il Collegio abbia esaurito lo scrutinio di tutte le questioni ad esso sottoposte.

Desistenza con o senza estinzione dell’obbligazione

Gli Ermellini, nella loro decisione, hanno inoltre ricordato che nel caso in cui l’unico creditore istante desista dalla domanda di fallimento, si deve distinguere tra desistenza accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione e quella che invece non prevede il pagamento del debito.

In questo secondo caso, la desistenza costituisce atto di rinuncia all’istanza e ha natura meramente processuale: è atto rivolto al giudice che ne deve tenere conto ai fini della decisione.

Di contro, la desistenza conseguente all’estinzione dell’obbligazione influisce sulla legittimazione del creditore istante e, ove il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, ben può essere rappresentata al Collegio del reclamo, al fine di dimostrare il venir meno della legittimazione medesima dell'istante al momento della declaratoria di apertura della procedura fallimentare.

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