con la sentenza n. 154, depositata ieri, stabilisce che nei procedimenti di liquidazione coatta di una società il termine perentorio di 20 giorni per i ricorsi contro il piano di riparto scatta dopo la comunicazione agli stessi soggetti interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con altre modalità previste dalla legge. La sola pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” della notizia dell’avvenuto deposito in cancelleria non è sufficiente, secondo , a far scattare il termine perentorio entro cui proporre contestazioni contro il piano stesso. Tale sentenza ha annullato parzialmente il secondo comma dell’articolo 213 del regio decreto 267 del 16 marzo 1942, che regolamenta le norme su fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa. Per , la norma censurata sacrificava “tanto gravemente quanto ingiustificatamente” il diritto dei creditori di avere conoscenza del piano di riparto, totale o parziale, per potere proporre tempestivamente le eventuali contestazioni.
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