Fallimenti, sul piano di riparto la “Gazzetta” è insufficiente

Pubblicato il 15 aprile 2006

con la sentenza n. 154, depositata ieri, stabilisce che nei procedimenti di liquidazione coatta di una società il termine perentorio di 20 giorni per i ricorsi contro il piano di riparto scatta dopo la comunicazione agli stessi soggetti interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con altre modalità previste dalla legge. La sola pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” della notizia dell’avvenuto deposito in cancelleria non è sufficiente, secondo , a far scattare il termine perentorio entro cui proporre contestazioni contro il piano stesso. Tale sentenza ha annullato parzialmente il secondo comma dell’articolo 213 del regio decreto 267 del 16 marzo 1942, che regolamenta le norme su fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa. Per , la norma censurata sacrificava “tanto gravemente quanto ingiustificatamente” il diritto dei creditori di avere conoscenza del piano di riparto, totale o parziale, per potere proporre tempestivamente le eventuali contestazioni. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy