Fallimenti e concordati preventivi: misure urgenti nel Dl liquidità

Pubblicato il 14 aprile 2020

Le misure del Dl “liquidità” in materia fallimentare: istanze di fallimento sospese fino al 30 giugno 2020, concordati e accordi di ristrutturazione prorogati di sei mesi.

Il recente Decreto legge n. 23/2020 contiene, tra le misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 (capo II), disposizioni che riguardano fallimenti, concordati preventivi e accordi di ristrutturazione.

In primis, si ricorda la previsione di cui all’art. 5 del nuovo provvedimento che differisce, al 1° settembre 2021, l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

A seguire, sono presenti due articoli, rispettivamente rubricati “Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione” (art. 9) e “Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza” (art. 10).

Concordati preventivi e accordi di ristrutturazione

Per quanto concerne i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione omologati è disposta, in primo luogo, la proroga di sei mesi dei relativi termini di adempimento aventi scadenza nel periodo 23 febbraio 2020 - 31 dicembre 2021.

Inoltre, si prevede che nei procedimenti per l'omologazione del concordato e degli accordi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore possa presentare, fino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione.

Se il debitore intende, invece, modificare unicamente i termini di adempimento, potrà depositare, fino all’udienza fissata per l’omologa, una memoria con l'indicazione dei nuovi termini a cui allegare la documentazione che comprova la necessità della modifica. Il differimento, in queste ipotesi, non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. 

Infine, il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, Legge Fall. (c.d. “preconcordato” o “concordato in bianco”), che sia già stato prorogato dal Tribunale, potrà, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di un’ulteriore proroga (fino a novanta giorni), anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.

La medesima istanza potrà essere presentata da chi abbia ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, Legge fallimentare, in tema di accordi di ristrutturazione.

Dichiarazioni di fallimento e di insolvenza

L’articolo 10 del Decreto, come detto, contiene disposizioni in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.

Si prevede, nello specifico, l’improcedibilità di tutti i ricorsi depositati nel periodo 9 marzo 2020 - 30 giugno 2020, comprese le procedure di fallimento “autodichiarate” dall’imprenditore.

Sino a quando l’emergenza da Coronavirus non sarà conclusa, quindi, le procedure per le dichiarazioni di fallimento e di insolvenza sono sospese.

Tale previsione non si applica, tuttavia, alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima sia fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi del patrimonio d’impresa.

Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo considerato faccia seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo stesso non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis della Legge Fall., ossia nei termini per la dichiarazione di fallimento delle attività cessate o delle società cancellate dal registro imprese e per la proposizione delle azioni revocatorie.

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