La Cassazione a Sezioni unite ha chiarito che la non falcidiabilità del credito Iva, ex articolo 182-ter della legge fallimentare (regio decreto 267/42) in vigore fino al 31 dicembre 2016, si applica solo nel caso di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale. Non è ammessa l'estensione ai casi regolati dalla disciplina generale del concordato preventivo senza transazione fiscale. Così la Corte, con la sentenza n. 26988 depositata il 27 dicembre 2016.
Si precisa che la decisione riguarda i concordati non disciplinati, ratione temporis, dalla nuova versione dell’articolo 182-ter della legge fallimentare, riscritto dalla legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 81, legge 232/2016), in vigore dal 1° gennaio 2017.
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