Fair value, scelte fiscali con ricadute in bilancio
Pubblicato il 14 febbraio 2008
L’articolo 1, comma 58 della Legge 244/07 prevede un nuovo comma 3-bis all’articolo 85 del Tuir, per effetto del quale per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio europei del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. Disposizione questa che opera a partire dai bilanci successivi al 31 dicembre 2007. Fino ad allora vige l’articolo 11, comma 2 del dlgs 38/2005, che ritiene immobilizzazioni le partecipazioni di controllo e di collegamento nonché gli strumenti finanziari detenuti sino a scadenza e disponibili per la vendita.