Facoltà e diritti tradotti in una lingua comprensibile dall'imputato

Pubblicato il 18 luglio 2014 E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2014 il Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101 di attuazione della Direttiva Ue n. 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

In particolare, il nuovo testo sostituisce il comma 1 dell'articolo 293 del Codice di procedura penale prevedendo che la comunicazione scritta sui diritti e facoltà dell'imputato che accompagna il provvedimento cautelare da consegnare al medesimo al momento dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare debba essere tradotta, per il soggetto che non conosca la lingua italiana, in una lingua a lui comprensibile.

Nelle ipotesi in cui la comunicazione scritta sui diritti e facoltà dell'imputato non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile a quest'ultimo, le informazioni dovranno essere fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.

La medesima comunicazione, tradotta per il soggetto che non conosca la lingua italiana, dovrà essere consegnata all'imputato dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che eseguano l'arresto o il fermo o abbiano avuto in consegna l'arrestato.

Il Decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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