Fabbricati strumentali senza Ici per le coop agricole

Pubblicato il 19 agosto 2011 Ai sensi della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 23, comma 1-bis del Dl n. 207/2008 i fabbricati strumentali posseduti dalle cooperative sono da considerarsi aventi carattere di ruralità. Di conseguenza, per essi non scatta l’obbligo di pagamento dell’Ici. Spetta altrimenti il rimborso dell’imposta comunale alla cooperativa agricola che abbia proceduto al versamento. Si tratta di un'imposta indebitamente versata. A stabilirlo la sentenza n. 116/4/2011 della Ctp di Reggio Emilia, che prende una posizione contraria a quella sostenuta dalla Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 18565 del 2009, in cui l’esenzione dal tributo era soggetto all’iscrizione in catasto del fabbricato “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria A/6 o D/10.

Per i giudici reggiani, invece, non è necessaria la classificazione dell’immobile nelle categorie A/6 o d/10 per non essere soggetti all’imposta, l’importante e che gli stessi possano essere qualificati come strumentali, per l’attività effettivamente svolta. Ne consegue, per gli stessi giudici, la non applicabilità della legge n. 244/2007, che vieta la restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di Ici per i periodi antecedenti al 2008.
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