Fabbricati rurali gravati dall'Imu
Pubblicato il 02 gennaio 2012
Il 2012 vede l'ingresso della nuova imposta municipale (Imu) che, innovativamente, andrà a pesare anche sui fabbricati rurali, in passato esentati dalla normativa Ici.
Per quanto riguarda i terreni agricoli si segnala l'aumento del coefficiente a 130 (dal 75 previsto ai fini Ici). Questo va calcolato in base alla tariffa di reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio del periodo d'imposta, rivalutata del 25%.
Un coefficiente pari a 110 è invece stabilito per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Permane, invece, l'esenzione dall'imposta per i terreni situati in zone montane e di collina.
Abitazioni rurali - Anche qui trova applicazione l'Imu: il calcolo tiene conto della rivalutazione del 5% della rendita catastale, da moltiplicare per 160. L'imposta va applicata anche alle pertinenze (cantine, soffitte e garage).
Agevolazioni sono disposte se il proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora nella casa rurale: aliquota allo 0,4%, (il comune può variare dello 0,2%, in più o in meno); detrazione di 200 euro per l'abitazione principale, più 50 euro per ciascun figlio, massimo otto, di età non superiore a 26 anni residente nella casa.
Soggetti all'Imu anche i fabbricati rurali strumentali alle attività con aliquota dello 0,2%, riducibile dai comuni allo 0,1%.
Infine, si rammenta che per i fabbricati ancora iscritti come rurali al catasto terreni, privi di rendita, vige l'obbligo di accatastamento con attribuzione di rendita entro il 30 novembre 2012, mediante incarico da affidare a un tecnico professionista, iscritto all'albo dei geometri, ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti edili, agrari, e agrotecnici.
In attesa dell'aggiornamento catastale, il 18 giugno 2012 l'acconto Imu dovrà essere versato facendo riferimento alla rendita di fabbricati similari iscritti in catasto; si provvederà al conguaglio quando la rendita catastale sarà resa nota.