Facendo seguito alla circolare congiunta (Interno-Lavoro) del 9 febbraio 2017, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari, il Ministero del Lavoro ha fornito i seguenti chiarimenti in merito a problematiche sollevate dagli Uffici territoriali:
a seguito delle abrogazioni di cui all’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 253/2016, i nulla osta relativi ai distacchi concessi ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lett. f) e g) TUI non sono più prorogabili;
lo Sportello unico per l’immigrazione dove ha sede legale l’entità ospitante ha la competenza esclusiva sia per la presentazione delle istanze che ai fini del rilascio del nulla osta;
lo straniero, nelle more dell’ottenimento del nulla osta al distacco intra-societario, può soggiornare in Italia temporaneamente ad esempio per motivi di turismo oppure affari;
gli obblighi comunicazionali e gli altri adempimenti amministrativi di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 136/2016 non si configurano nelle ipotesi di lavoratori non comunitari distaccati, rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 253/2016, ovvero dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione nell’ambito di trasferimenti intra-societari, nonché con riferimento alle categorie di lavoratori contemplate da normative speciali, quali ad esempio i ricercatori, i lavoratori autonomi, i dirigenti ed il personale altamente specializzato.
Inoltre, per garantire uniformità e omogeneità operative sul territorio, il Ministero del Lavoro con i chiarimenti allegati alla nota prot. n. 1990 del 31 maggio 2017, specifica che per i lavoratori in formazione è possibile fare riferimento allo “Schema di Piano formativo individuale” di cui all’Allegato 1a del Decreto Interministeriale 12.10.2015 “ eventualmente adattato alla fattispecie in questione.
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