Extracomunitari ciechi con permesso di soggiorno: diritto a pensione e indennità speciale

Pubblicato il 21 ottobre 2015

L’INPS, con messaggio n. 6456 del 20 ottobre 2015, ha modificato la sua precedente interpretazione relativa alle prestazioni a favore degli stranieri extracomunitari a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2015.

Con la sentenza, infatti, il giudice delle leggi ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 80, comma 19, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, "nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione non reversibile di cui all’art. 8 della Legge 66/1962 e dell’indennità di cui all’art. 3 comma 1 della Legge 508/1988 a favore degli stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno".

In sintesi, la Corte ha riconosciuto ai cittadini stranieri extracomunitari non vedenti, anche se sprovvisti del permesso di lungo soggiorno, il diritto alla pensione e all’indennità speciale riconosciute ai ciechi civili qualora legalmente soggiornanti.

Pertanto l’Istituto estende il diritto alle prestazioni previste per i ciechi totali e parziali nei confronti degli stranieri extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione, anche qualora non abbiano il permesso di lungo soggiorno.

Nei confronti di questi soggetti, la prestazione sarà riconosciuta fino alla relativa data di scadenza e prorogata alla consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente.

Chiaramente - specifica il messaggio - la pronuncia della Corte non potrà trovare applicazione nelle ipotesi di situazioni ormai consolidate per effetto di sentenze passate in giudicato che abbiano negato la prestazione.

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