Ex IPOST, aliquota contributiva CUAF lavoratori fondo di quiescenza

Pubblicato il 03 settembre 2020

L’INPS, con il messaggio 1 settembre 2020, n. 3193, integra quanto precedentemente esposto con il messaggio 8 ottobre 2019, n. 3635, per quanto concerne la misura dell’aliquota di finanziamento dell’assicurazione inerente agli assegni per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti iscritti al fondo speciale ex IPOST.

Con il sopracitato messaggio l’Istituto ha evidenziato che la misura del contributo ex CUAF, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, non è interessata dalla riduzione stabilita dal decreto interministeriale 21 febbraio 1996. Pertanto i lavoratori che risultano iscritti al fondo di quiescenza ex IPOST manterranno il contributo di finanziamento dell’assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare nella misura del 4,40% (6.20% - 1,80%).

Il comma 5-bis dell’articolo 11, Decreto Legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, stabilisce che le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare non si applicano al personale della società Poste italiane S.p.a. al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A seguito delle innovazioni normative introdotte dal sopracitato Decreto Legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il personale iscritto al fondo speciale ex IPOST, dipendente di società diverse dalla capogruppo Poste Italiane S.p.a., il contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare si attesta nella stessa misura prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, pari allo 0,68% (2,48% - 1,80%).

A decorrere dall’ 1° gennaio 2020, è stato rimosso il codice di autorizzazione (C.A.) “7F”, che indicava le “aziende con personale iscritto alla gestione ex IPOST con aliquota CUAF pari al 4,40%” con riferimento alle posizioni aziendali con codice statistico contributivo diverso da 2.xx.xx e da 3.xx.xx e contraddistinte dal codice autorizzazione “1V”.

Per le predette posizioni aziendali restano ferme le indicazioni fornite con il messaggio 8 ottobre 2019, n. 3635, relative al versamento del contributo ex CUAF nella misura del 4,40% per i periodi pregressi non prescritti fino al 31 dicembre 2019.

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