Eventi alluvionali 2023: liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola

Pubblicato il 23 maggio 2024

Con il messaggio n. 1905 del 20 maggio 2024 (non pubblicato sul sito Istituzionale), l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla campagna di liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola in considerazione degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Lavoratori agricoli: valorizzazione dei trattamenti di integrazione al reddito fruiti nel 2023

L’articolo 7 del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023 ha previsto l’erogazione di un ammortizzatore unico nei confronti dei lavoratori subordinati del settore privato che non hanno potuto prestare attività lavorativa o sono stati impossibilitati, in tutto o in parte, a recarsi al lavoro a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

NOTA BENE: Il comma 5 del predetto articolo ha previsto l'equiparazione al lavoro della misura in argomento ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola in favore dei lavoratori subordinati del settore agricolo.

La circolare INPS n. 22 del 26 gennaio 2024 ha reso note le modalità di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2023, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, al perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l'accesso alla prestazione, alle modalità di calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare ai fini della quantificazione dell'importo da erogare in relazione ai periodi di fruizione dell'ammortizzatore unico.

Di seguito uno specchietto riepilogativo.

 

Periodi di fruizione

Requisito contributivo

Importo indennità

Nel caso in cui il lavoratore abbia fruito dell'ammortizzatore unico sia in ragione del rapporto di lavoro agricolo che di quello non agricolo, ai fini del calcolo della prestazione spettante per il 2023 saranno valorizzati solo i periodi di fruizione del citato ammortizzatore richiesti da aziende agricole e fruiti per effetto della sospensione del rapporto di lavoro agricolo.

I periodi di fruizione sono equiparati al lavoro anche ai fini della ricerca del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2023. Le giornate di ammortizzatore unico eventualmente fruite dai lavoratori agricoli nel 2023 si sommano alle giornate di lavoro effettivo sia ai fini del requisito contributivo che ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola.

L'indennità spettante per l'anno 2023 è pari al 40% (per gli OTD) o al 30% (per gli OTI) della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore unico eventualmente fruiti.

 

ATTENZIONE: Per ciascun lavoratore che ha presentato la domanda di indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2023 sono stati individuati e quantificati i periodi di ammortizzatore unico eventualmente fruiti nel predetto anno in ragione del rapporto di lavoro agricolo, e l'importo lordo erogato in relazione agli stessi.

Nell’apposita sottosezione denominata “Giornate per alluvione 2023” - collocata all'interno della sezione “Attività di lavoro agricolo dipendente nell'anno 2023” della funzione “Acquisisci” della procedura di liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola - è esposto il dato riferito alle giornate di ammortizzatore fruite dai lavoratori che hanno presentato domanda di disoccupazione di competenza 2023 (campo “Giornate indennizzate”).

Contribuzione figurativa correlata all'ammortizzatore unico

Il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola determina l'accreditamento della contribuzione figurativa, la cui misura si calcola detraendo dal paramento 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate di lavoro e le giornate indennizzate e coperte da contribuzione ad altro titolo.

 

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