Evasione Iva poco sopra la soglia? Condanna annullata per particolare tenuità

Pubblicato il 26 marzo 2019

E’ stata annullata, per particolare tenuità del fatto, una sentenza di condanna per omesso versamento Iva che, nel merito, era stata impartita ad un imputato - il legale rappresentante di una Srl - per una somma vicinissima alla soglia di punibilità, fissata, si ricorda, in 250mila euro ai sensi dell’articolo 10-ter del Decreto legislativo n. 74/2000.

Nel caso in esame, la divergenza tra gli importi non versati e la soglia di non punibilità ammontava a meno di 10mila euro, un importo, questo, che è stato ritenuto prossimo alla soglia predeterminata dal legislatore e, pertanto, tale da non precludere una valutazione positiva in termini di tenuità del fatto considerato.

Tollerato il superamento della soglia di circa 10mila euro

La Terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 12906 del 25 marzo 2019, ha giudicato fondato lo specifico motivo di ricorso sollevato dall’imputato per censurare il diniego, contenuto nella sentenza di appello, di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis del Codice penale.

Conseguentemente, ha annullato, senza rinvio, la sentenza di condanna ex art.10-ter del Decreto legislativo n. 74/2000 per essere il fatto “non punibile per particolare tenuità”.

Non punibilità rilevabile anche d’ufficio in Cassazione

I giudici di legittimità, con l’occasione, hanno anche ricordato il principio secondo cui la sussistenza della indicata causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere accertata anche d’ufficio, nel giudizio di legittimità, in presenza di un ricorso ammissibile.

Un principio, questo, la cui valenza, secondo la Corte, non può essere limitata al solo caso in cui la sentenza impugnata sia stata pronunciata in data anteriore all’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 28/2015 (introduttivo, appunto, della causa di non punibilità della particolare tenuità).

Detta causa di non punibilità, ossia, può essere rilevata d’ufficio dalla Cassazione anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Saldo e stralcio dei contributi: impatto da 6,6 miliardi sul bilancio Inps e richiesta di copertura statale

16/04/2025

5 per mille 2025: online elenco Onlus che hanno presentato domanda

16/04/2025

Esonero contributivo per la parità di genere: cosa fare entro il 30 aprile

16/04/2025

Corte costituzionale: illegittima l’addizionale provinciale all'accisa sull’energia

16/04/2025

Nuovi codici ATECO 2025: pronto il servizio di rettifica online

16/04/2025

Aggiornamento guida dell’Agenzia delle Entrate sul servizio Rap Web

16/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy