La richiesta di adesione alla rottamazione ter non dispiega effetti estintivi rispetto alla fattispecie delittuosa dell’omesso versamento dell'Iva.
Secondo la Corte di cassazione, non è infatti irragionevole la diversità di regime tra la disciplina penale, tesa a sanzionare una condotta omissiva istantanea che si consuma alla scadenza del termine per il versamento dell'Iva, e la procedura amministrativa di recupero dell'imposta evasa, che non rimuove il disvalore penale della condotta già realizzata, ma che può eventualmente rilevare ai fini della operatività della confisca.
In ogni caso, laddove, a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, vi sia stato il pagamento integrale del debito, lo stesso, sulla base dell'art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000, rende non punibile l'autore del reato, qualora l'estinzione del debito avvenga prima dell'apertura del dibattimento.
Non è quindi ravvisabile nessuna “distonia” del sistema normativo vigente, in quanto il legislatore ha provveduto a calibrare adeguatamente le possibili interferenze tra disciplina penalistica e disciplina amministrativa, senza dare luogo a situazioni di possibili incertezze.
È quanto puntualizzato nel testo della sentenza di Cassazione n. 43602 del 26 novembre 2021, pronunciata in rigetto del ricorso con cui un imprenditore aveva impugnato la condanna per evasione di Iva impartitagli dai giudici di merito.
Tra i motivi sollevati dal ricorrente vi era il difetto di motivazione della sentenza impugnata: secondo la sua difesa, la Corte territoriale non si era pronunciata sugli effetti incongrui che sarebbero derivati, in tema di accesso alla definizione agevolata, dall’asserito mancato coordinamento tra norme tributarie ordinarie e quelle penali tributarie.
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