ETS, il vaglio dei quorum assembleari non spetta al RUNTS

Pubblicato il 22 marzo 2021

Nell’ambito degli ETS (Enti del Terzo Settore), il vaglio sulla regolarità della costituzione assembleare e sui quorum deliberativi ai fini degli adeguamenti statutari, non spetta agli attuali registri di settore, né tantomeno all’ufficio del Registro unico (RUNTS).

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 3877 del 19 marzo 2021, a seguito di un quesito presentato dagli iscritti nei registri delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. In particolare, è stato chiesto se:

ETS, verifica dell’avvenuto adeguamento degli statuti al Codice

L’attività di verifica dell’avvenuto adeguamento degli statuti al Codice deve essere condotta da parte degli uffici del RUNTS assumendo il criterio interpretativo incentrato sulla distinzione tra i profili privatistici relativi al rapporto associativo e quelli pubblicistici attinenti più propriamente alla verifica da parte delle amministrazioni preposte dei requisiti degli enti ai fini dell’iscrizione del RUNTS.

ETS, modifiche statutarie di “mero adeguamento”

Sul punto, il Ministero del Lavoro richiama l’art. 101, co. 2, del Codice del terzo settore, che consente una semplificazione per le modifiche statutarie di “mero adeguamento” alla riforma. Queste, infatti, possono essere approvate da ONLUS, ODV, APS e imprese sociali, entro il prossimo 31 marzo con le modalità/maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

ETS, clausole facoltative

Mentre per le “clausole facoltative” è in ogni caso richiesta l’approvazione con i quorum rafforzati previsti per le modifiche statutarie. E proprio con riferimento a tale norma che il ministero si sofferma sull’ambito entro cui dovranno svolgersi i controlli da parte degli uffici del RUNTS. 

Le verifiche potranno riguardare la sola sussistenza dei requisiti previsti dal Codice, ma non la correttezza del procedimento adottato in sede assembleare per l’approvazione delle modifiche. La portata applicativa della norma, infatti, riguarda unicamente i rapporti interni degli associati e non incide sulla conformità dello Statuto alle disposizioni del Codice. Dovranno tenersi, quindi, distinti i profili privatistici da quelli pubblicistici.

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