ETS, accesso alle convenzioni

Pubblicato il 06 marzo 2023

Arrivano dal Ministero del lavoro, con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della nota n. 2904 del 3 marzo 2023, chiarimenti in ordine alle convenzioni della pubblica amministrazione con gli ETS, in risposta ad un quesito posto da una associazione interessata.

Vediamo di che si tratta

ETS, convenzioni

In particolare, la questione sottoposta al Ministero verte sull’interpretazione dell’art. 56 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), nella parte in cui la facoltà delle pubbliche amministrazioni di attivare le convenzioni con gli ETS per lo svolgimento di attività o di servizi sociali di interesse generali è subordinata alla sussistenza del requisito, in capo alle ODV e alle APS, dell’anzianità di iscrizione al RUNTS di almeno sei mesi.

Il quesito

A detta dell’istante, nei bandi emanati da diverse amministrazioni locali il periodo di sussistenza del requisito è considerato dalla sola data di iscrizione al RUNTS, senza tener conto di eventuali periodi maturati presso i registri previgenti.

L’associazione chiede, quindi, se sia corretto o meno verificare il requisito dell’anzianità di iscrizione degli enti computando anche i periodi maturati presso i previgenti registri, in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema di registrazione.

La risposta del Ministero

Da una lettura sistemica delle disposizioni codicistiche, ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della norma in oggetto, il Ministero ha identificato, oltre al requisito dell’iscrizione al RUNTS dell’ente in una delle sezioni di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a) e b) del Codice del Terzo settore, l’ulteriore requisito dell’anzianità minima di iscrizione al RUNTS di sei mesi, volto ad assicurare la potenziale affidabilità dell’ente.

In ordine alla decorrenza di detto requisito in una delle due sezioni del RUNTS, occorre considerare le previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice.

La prima (comma 3) stabilisce che il requisito dell’iscrizione al RUNTS, previsto nelle more dell’istituzione del RUNTS medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione degli ETS ad uno dei registri previsti dalle previgenti normative di settore, tra i quali vanno annoverati i registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

L’art. 54, comma 4 del Codice, poi, prevede che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione gli enti iscritti ai registri citati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle qualifiche acquisite in virtù della loro iscrizione.

Sussistendo quindi inequivocabilmente un principio di continuità tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e quella al RUNTS in una delle due sezioni dedicat alle ODV e alle APS, è logica l’inclusione nel computo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS anche del periodo precedentemente maturato - in continuità di iscrizione - ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000.

NOTA BENE: Ai fini di maturazione del requisito temporale minimo di possesso della necessaria qualificazione specifica, peraltro, non può valere l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus.

Le convenzioni, chiarisce il Ministero, possono inoltre essere attivate anche nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS.

Le conclusioni esposte valgono naturalmente anche con riferimento all’art. 57 del Codice, che richiede in capo alle ODV , ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenze e urgenza, un’anzianità minima semestrale di iscrizione al RUNTS; anche in tal caso, quindi, è computato il pregresso continuativo periodo di iscrizione nel registro ex L. n. 266/1991.

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