Estorsione a carico del datore che impone stipendi inferiori alla busta paga

Pubblicato il 08 agosto 2012 Risponde del reato di estorsione di cui all’articolo 629 del Codice penale il datore di lavoro che imponga ai propri dipendenti dei trattamenti economici inferiori rispetto a quelli risultanti dalle buste paga, dietro minaccia di licenziamento, anche se “larvata”.

Ed è da ritenere irrilevante, in tale contesto, la giustificazione che lo stesso fornisca circa l’intento di disapplicare i contratti collettivi per evitare il rischio di chiusura dell’azienda e la conseguente perdita per i dipendenti dei posti di lavoro. Anzi, è proprio l’approfittare della grave situazione del mercato del lavoro a determinare l'integrazione del reato contestato.

E’ quanto sottolineato dai giudici della Corte di cassazione nel testo della decisione n. 31535 depositata il 3 agosto 2012 e con cui è stata confermata la condanna penale alla pena detentiva e all’interdizione dai pubblici uffici per un imprenditore che, approfittando della situazione di grave crisi economica e del mercato del lavoro, aveva costretto i propri dipendenti ad accettare delle condizioni di lavoro contrarie alle leggi e ai contratti collettivi.
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