Estesa l’esenzione dall’Irap ai piccoli imprenditori senza autonoma organizzazione
Pubblicato il 14 ottobre 2010
La Corte di cassazione, con le sentenze nn.
21122, 21123 e
21124 depositate il 13 ottobre 2010, apre all’esenzione Irap al piccolo imprenditore sprovvisto di autonoma organizzazione. Nelle sentenze citate l’equiparazione con il lavoratore autonomo è fatta nei confronti di un tassista, un coltivatore diretto e un artigiano. Dunque, dichiarare un reddito d'impresa o di lavoro autonomo è una questione che non rileva ai fini dell'Irap.
Con la dicitura piccoli imprenditori la pronuncia si riferisce ai coltivatori diretti del fondo, agli artigiani, ai piccoli commercianti e a coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. Il requisito della mancanza di autonoma organizzazione deve essere rilevato dai giudici di merito e l'onere della prova resta a carico del contribuente.