Esportazioni indirette con recupero dell’Iva versata se c’è la prova

Pubblicato il 11 novembre 2014 Le esportazioni di beni con trasporto fuori dell’Unione europea a cura del cessionario non residente possono godere del regime di non imponibilità Iva a condizione che i beni escano dal territorio comunitario entro 90 giorni dalla consegna al cessionario non residente e che sia opportunamente documentato il trasporto o la spedizione dello stesso bene al di fuori della Ue.

Questo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 98 del 10 novembre 2014, emanata in risposta ad una richiesta di chiarimento circa la corretta applicazione dell’articolo 8, comma 1, lettera b) del Dpr 633/1972, secondo il quale le cosiddette esportazioni indirette (regolate dalla clausola ex works) beneficiano del regime di non imponibilità al rispetto delle condizioni indicate.

Orientamento comunitario

L’Agenzia, alla luce della sentenza della Corte di giustizia Ue del 19/12/2013, relativa alla causa C-563/12, che ha ritenuto che il termine di 90 giorni indicato dalla normativa, ai fini della detassazione delle cessioni all’esportazione, non appare in contrasto con la direttiva comunitaria n. 2006/112/Ce, ha rivisto l’interpretazione della norma interna.

La direttiva Iva, permettendo agli stati membri di fissare un termine ragionevole per stabilire se il bene oggetto di una cessione all’esportazione abbia effettivamente lasciato la Ue, rispetta l’obiettivo di contrastare i fenomeni di elusione ed evasione fiscale e, allo stesso tempo, introduce una procedura di regolarizzazione, che può essere attuata da parte del cedente nazionale.

Dunque, l’Agenzia per rimanere in linea con tale principio ha specificato che:

si può applicare alle esportazioni indirette il principio della non imponibilità Iva anche se i beni hanno lasciato il territorio comunitario dopo i 90 giorni dalla consegna al cessionario, purchè ciò sia ampiamente dimostrabile;

analogamente, il regime di non imponibilità si applica anche nel caso in cui il bene esca dal territorio Ue entro 90 giorni, ma il cedente ne acquisisce la prova oltre il termine di 30 giorni per effettuare la regolarizzazione.

Infine, l’imposta eventualmente già versata può essere recuperata attraverso l’emissione di una nota di credito oppure con la presentazione di un’istanza di rimborso.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy