Con il messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389, l’Istituto previdenziale fornisce le istruzioni per il godimento dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi da 10 a 15, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dedicato alle assunzioni a tempo indeterminato ed alle trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.
Come noto, l’esonero ammonta al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari ad euro 6.000,00 su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile.
Per le regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) il periodo generalmente previsto di 36 mesi è innalzato a 48 mesi.
Facendo, dunque, seguito alla circolare 12 aprile 2021, n. 56, con la quale sono state fornite le prime indicazioni, l’Istituto previdenziale illustra le modalità di esposizione dell’esonero contributivo limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
Ai sensi dell’art. 1, comma 114, legge n. 205/2017, si rammenta che l’esonero in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Pertanto, l’esonero under 36 previsto dalla Legge di Bilancio 2021 non è cumulabile – a titolo esemplificativo e non esaustivo – con la riduzione contributiva di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, legge 28 giugno 2012, n. 92, o con la c.d. Decontribuzione Sud.
Per la fruizione dell’esonero contributivo in trattazione i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal mese di competenza settembre 2021, nell’elemento <Imponibile>, <Contributo>, della sezione <DenunciaIndividuale>, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale.
L’esonero, invece, dovrà essere esposto all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, valorizzando i seguenti elementi:
Sul DM2013 “Virtuale”:
I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero under 36 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate, nell’anno 2021, in una delle sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, dovranno esporre, come sopra:
Sul DM2013 “Virtuale”:
Per recuperare lo sgravio contributivo l’elemento <AnnoMeseRif> potrà essere valorizzato esclusivamente nei flussi contributivi Uniemens dei mesi di competenza settembre, ottobre e novembre 2021.
Qualora l’impresa abbia fruito dell’agevolazione al 50% di cui alla Legge di Bilancio 2018 (c.d. GECO) e intenda accedere all’esonero al 100% dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.
A tal fine i datori di lavoro dovranno inserire all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
Per l’eventuale quota di restituzione della c.d. Decontribuzione Sud i datori di lavoro dovranno, invece, valorizzare i seguenti elementi:
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