Con la pubblicazione delle circolari INPS n. 11 del 16 gennaio 2024 e n. 27 del 31 gennaio 2024 si chiude il cerchio del quadro regolatorio di due importanti misure previste dalla legge di Bilancio 2024:
Come spiegato dall’INPS, pur essendo, in presenza dei presupposti legittimanti, applicabili entrambe, le due misure sono di fatto alternative, coprendo (e, come vedremo, ampiamente superandolo), la decontribuzione per le lavoratrici madri, interamente la quota contributiva massima esonerabile, per la stessa lavoratrice, con l’esonero IVS al 6% e al 7%.
L’analisi comparativa delle due agevolazioni contributive rivela però delle sorprese. Chi guadagna e chi ci perde dalla loro applicazione? Qualche esempio di calcolo ci aiuterà concretamente a capirlo.
Ma prima è giusto focalizzarsi sulle caratteristiche principali dei due esoneri relativamente ai periodi paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
L’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti nella misura del 6% o del 7% è previsto dall’articolo 1, comma 15, legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Le regole operative sono state declinate nella circolare INPS n. 11 del 16 gennaio 2024 (si veda anche la circolare n. 1 del 6 febbraio 2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro).
Quota contributi IVS a carico del lavoratore esonerabile |
6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima 7% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima |
Periodo di operatività |
Periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 |
Quota dovuta dal lavoratore |
3,19% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima 2,19% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima |
Beneficiari |
Tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, ivi compresi gli apprendisti, esclusi i lavoratori domestici Se il lavoratore è contemporaneamente titolare di più rapporti di lavoro part-time per cui siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro. |
Comunicazione al datore di lavoro |
No, il datore di lavoro applica l’esonero automaticamente |
Per approfondire, Esoneri IVS e lavoratrici madri: come si applicano in busta paga
La decontribuzione per le lavoratrici madri è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 180 a 182, legge 30 dicembre 2023, n. 213 e regolata dalla circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024.
Quota contributi IVS a carico del lavoratore interamente esonerabile |
9,19% nel limite massimo annuo di 3.000 euro (su base mensile pari a 250 euro) |
Periodo di operatività |
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 per le lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento di 18 anni di età del figlio più piccolo (fino a 17 anni e 364 giorni) Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per le lavoratrici madri di due figli, fino al mese del compimento di 10 di età del figlio più piccolo (ovvero 9 anni e 364 giorni). |
Quota dovuta dal lavoratore |
0 |
Beneficiari |
Lavoratrici madri, pubbliche e private, anche agricole titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, instaurati e instaurandi nel periodo di operatività dell’esonero. Sono escluse le lavoratrici domestiche. La lavoratrice contemporaneamente titolare di più rapporti di lavoro part-time può avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto nel rispetto delle soglie massime non riparametrate. |
Sì, con indicazione del numero dei figli e dei codici fiscali di due o tre figli. |
Per approfondire, Esoneri IVS e lavoratrici madri: come si applicano in busta paga
Veniamo ora agli esempi di calcolo.
Rappresentiamo di seguito quanto risparmia la lavoratrice in caso di applicazione dell’uno o dell’altro esonero in specifiche ipotesi.
Caso 1
Mamme con due, tre o più figli e con contratto a tempo indeterminato |
||
Retribuzione imponibile mensile lorda (in euro) |
Esonero contributivo 6%-7% |
Bonus mamma 9,19% |
500 |
35 |
45,95 |
1.000 |
70 |
91,9 |
1.500 |
105 |
137,85 |
1.922 |
134,54 |
176,60 |
2.000 |
120 |
183,80 |
2.500 |
150 |
229,75 |
2.691 |
161,46 |
247,30 |
2.700 |
- |
248,13 |
> 2.720 |
- |
250 |
Caso 2
Mamme con un figlio e con contratto a tempo indeterminato Mamme con due, tre o più figli e con contratto a tempo determinato |
||
Retribuzione imponibile mensile (in euro) |
Esonero contributivo 6% - 7% |
Bonus mamma 9,19% |
500 |
35 |
- |
1.000 |
70 |
- |
1.500 |
105 |
- |
1.922 |
134,54 |
- |
2.000 |
120 |
- |
2.500 |
150 |
- |
2.691 |
161,46 |
- |
2.700 |
- |
- |
> 2.720 |
- |
- |
Caso 3
Mamme con due, tre o più figli e con contratto di apprendistato (aliquota 5,84%) |
||
Retribuzione imponibile mensile (in euro) |
Esonero contributivo 6% - 7% Azzeramento |
Bonus mamma Azzeramento |
500 |
29,2 |
29,2 |
1.000 |
58,4 |
58,4 |
1.500 |
87,6 |
87,6 |
1.922 |
112,24 |
112,24 |
2.000 |
116,8 |
116,8 |
2.500 |
146 |
146 |
2.691 |
157,15 |
157,15 |
2.700 |
- |
157,68 |
3.000 |
- |
175,20 |
Caso 4
Mamme con due, tre o più figli e con contratto part-time a tempo indeterminato |
||
Retribuzione imponibile mensile lorda (in euro) |
Esonero contributivo 6%- 7% |
Bonus mamma 9,19% |
Rapporto 1 500 Rapporto 2 500 |
Rapporto 1 35 Rapporto 2 35 Totale 70 |
Rapporto 1 45,95 Rapporto 2 45,95 Totale 91,9 |
Rapporto 1 1.000 Rapporto 2 1.000 |
Rapporto 1 70 Rapporto 2 70 Totale 140 |
Rapporto 1 91,9 Rapporto 2 91,9 Totale 183,8 |
Rapporto 1 1.500 Rapporto 2 2.000 |
Rapporto 1 105 Rapporto 2 120 Totale 225 |
Rapporto 1 137,85 Rapporto 2 183,80 Totale 321,65 |
Rapporto 1 2.800 Rapporto 2 2.800 |
- |
Rapporto 1 250 Rapporto 2 250 Totale 500 |
Gli esempi di calcolo evidenziano che:
Infine, una annotazione.
Il risparmio da esonero contributivo è lordo e per capire il reale beneficio occorre considerare anche il conseguente aumento della base imponibile IRPEF e dell’imposta lorda da versare.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".