Esonero contributivo per i lavoratori distaccati in Turchia

Pubblicato il 17 settembre 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16 settembre 2015, ha reso noto un documento relativo alla nuova procedura in materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati dall’Italia in Turchia a seguito dell’entrata in vigore, in data 1 agosto 2015, dell’accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con Legge n. 35 dell’11 marzo 2015 e pubblicato sulla G. U. n. 74 del 30.3.2015.

Chiarisce il Ministero che il formulario CE1 potrà avere la durata di 24 mesi in quanto le nuove disposizioni hanno esteso la durata del primo distacco da 12 a 24 mesi.

La competenza ad emettere i formulari CE1 rimane attribuita alle sedi INPS per i primi 24 mesi, mentre, nel caso in cui la durata del distacco debba essere prorogata oltre i 24 mesi, la richiesta di proroga, accompagnate dal formulario CE2, dovrà sempre essere inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Politiche Previdenziali e Assicurative - Div.VI – Via Flavia 6 – 00187 Roma, che provvederà a chiedere l’autorizzazione all’Autorità turca.

Occorre tuttavia tener presente che, mentre la Convenzione europea di sicurezza sociale del 1972 si applicava soltanto ai cittadini italiani e turchi, il nuovo Accordo bilaterale si applica ai lavoratori, a prescindere dalla nazionalità.

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