Ai sensi dell'art. 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai datori di lavoro privati che non richiedono trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 4 mesi.
L'INPS, facendo seguito alle precedenti istruzioni operative per le modalità di esposizione nella gestione dipendenti del settore privato, con il messaggio 5 gennaio 2021, n. 30, fornisce le indicazioni operative riguardanti le modalità di denuncia per i datori di lavoro privati che occupino lavorati iscritti alla Gestione pubblica.
L'Istituto rammenta che destinatari del beneficio sono, oltre i datori di lavoro privati:
Per quanto concerne l'esposizione dei dati nel flusso Uniemens, nella sezione "ListaPosPA" i datori di lavoro autorizzati dall'INPS dovranno indicare i lavoratori beneficiari dell'esonero.
Infine, rileva che, ai fini del rimborso degli oneri, le denunce contributive effettuate dai datori di lavoro privati che occupano lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, verranno contabilizzate nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
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