Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 178-181, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha riproposto con misura e durata diverse, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
L’INPS, con circolare n. 57 del 29 marzo 2016 ha fornito le tanto attese istruzioni.
Si ricorda che l’esonero in questione:
Posto che l’incentivo:
si specifica che per quanto riguarda i datori di lavoro beneficiari ed i rapporti di lavoro incentivati, nulla è cambiato rispetto all’esonero di cui alla Legge n. 190/2014.
Salvo la specifica che per quanto concerne i principi generali di fruizione degli incentivi occorre adesso rifarsi alla Legge n. 150/2015 e non più alla Legge n. 92/2012, anche per le condizioni per il diritto all’esonero contributivo in pratica è confermato quanto già a suo tempo chiarito dall’INPS con circolare n. 17/2015 con riferimento all’esonero 2015.
Anche per quanto concerne i casi particolari si conferma quanto valido per l’esonero dello scorso anno.
Più nello specifico:
Si sottolinea, altresì, che, come previsto dall’art. 1, comma 181, Legge 208/2015, il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, anche se in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante stava fruendo dell’esonero contributivo in questione, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero medesimo, nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Ribadisce ad ogni modo la circolare INPS n. 57 del 29 marzo 2016 che non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nel periodo considerato dei sei mesi precedenti l’assunzione, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.
L’incentivo di cui Legge di Stabilità 2016, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 40% per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con eccezione:
Anche per l’esonero contributivo 2016 è confermata, inoltre, in caso di contratto part-time, la necessità di adeguare in proporzione la misura massima, sulla base del ridotto orario di lavoro.
Il tetto mensile, per il nuovo incentivo, è pari a euro 270,83 (€ 3.250,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La contribuzione eccedente la soglia mensile può essere comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto limite pari a euro 3.250,00 su base annua.
I datori di lavoro che abbiano già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo possono recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di aprile e maggio 2016.
Tuttavia, per fruire dell’esonero gli stessi dovranno preventivamente presentare all’INPS la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, che, a partire dall’1.01.2016, assume il seguente nuovo significato “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 208/2015”.
Da notare che la richiesta va fatta esclusivamente dai datori di lavoro che non siano ancora in possesso del medesimo C.A. per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015 e va inoltrata avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo biennale legge n. 208/2015”, ed utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti”.
L’Istituto attribuirà il predetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1.1.2016-31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro, sempre attraverso il Cassetto previdenziale.
Quadro delle norme |
Artt. 1406 e 2359 c.c. Legge n. 845/1978 Legge n. 92/2012 Legge n. 190/2014 D.Lgs. n. 148/2015 Legge n. 150/2015 Legge n. 208/2015 INPS, circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 INPS, circolare n. 57 del 29 marzo 2016 |
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