Esercizio arbitrario ed estorsione: discrimine
Pubblicato il 27 ottobre 2020
Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno risolto i contrasti interpretativi esistenti in ordine alla distinzione tra i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione, alla natura giuridica (di reato comune o proprio) dei primi ed alla configurabilità del concorso in essi del terzo non titolare del diritto azionato.
Due le questioni di diritto sottoposte al Massimo collegio di legittimità ed ossia:
- "se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione all'elemento oggettivo, in particolare con riferimento al livello di gravità della violenza o della minaccia esercitate, o, invece, in relazione al mero elemento psicologico, e, in tale seconda ipotesi, come debba essere accertato tale elemento";
- "se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni debba essere qualificato come reato proprio esclusivo e, conseguentemente, in quali termini si possa configurare il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile".
Sezioni Unite penali: reati si differenziano per l'elemento psicologico
Con sentenza n. 29541 del 23 ottobre 2020, le Sezioni Unite si sono espresse dopo una lunga ed articolata disamina, concludendo con l’enunciazione di alcuni principi di diritto.
Hanno così statuito:
- che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo;
- che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie;
- che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.
In allegato il testo integrale (in PDF) della decisione.