Esercizio abusivo. Basta un atto
Pubblicato il 11 marzo 2014
E' stata confermata dai giudici di Cassazione – sentenza n.
11493 del 10 marzo 2014 – la condanna per
esercizio abusivo della professione impartita nei confronti di una praticante avvocato abilitata al patrocinio che aveva trattato una causa di risarcimento danni eccedente le sue
specifiche competenze.
Nel testo della decisione, la Suprema corte ha evidenziato che il reato in oggetto non richiede alcuna attività continuativa e organizzata della professione esercitata abusivamente ma si perfeziona anche con il compimento di
un solo atto abusivo.
Di alcun rilievo le doglianze evidenziate dalla difesa dell'imputata la quale aveva dedotto di aver agito senza compenso, posto che l'attività era stata rivolta in favore della madre. Secondo la Suprema corte, tuttavia, la
rilevanza economica o i risvolti patrimoniali dell'attività abusivamente esercitata sono da considerare
elementi estranei alla struttura dell'illecito.