Con la risoluzione n. 238/E del 26 agosto, l’agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento circa l’esatta applicazione dell’articolo 10, n. 27-ter del Dpr 633/72, relativamente alla parte che prevede l’esenzione da Iva delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili rese in favore di “persone migranti, senza fissa dimore, richiedenti asilo” erogate da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus.
In particolare, l’istante rivolgendosi al Fisco vuole sapere se l’esenzione da Iva si riferisce a soggetti che presentino tutti e tre i requisiti previsti dalla norma: “persone migranti, senza fissa dimore, richiedenti asilo”, oppure specificatamente a tre diverse tipologie di soggetti, i migranti, i senza fissa dimora e i richiedenti asilo.
Secondo l’agenzia delle Entrate i tre requisiti indicati fanno riferimento allo stesso sostantivo: persona. Da ciò, ne discende che le condizioni di migrante, senza fissa dimora e richiedente asilo devono essere tutte contemporaneamente presenti per poter usufruire dell’esenzione alla prestazione ricevuta. In tal modo, l’interpretazione agenziale trova perfetta aderenza anche con i contenuti della direttiva CEE n. 2006/112/CE - articolo 132, lettera g), secondo la quale gli Stati membri possono esentare dall’Iva le prestazioni di servizi “strettamente connesse” con l’assistenza sociale, definendo in tal modo le prestazioni, i soggetti che le effettuano e i relativi beneficiari.
Roberta Moscioni
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