Esecuzione in ferie Opposizioni No

Pubblicato il 21 luglio 2016

Sì alla sospensione feriale per il processo esecutivo ma non per le opposizioni alle esecuzioni.

E’ questa l’interpretazione fornita dalla Consulta, ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Cosenza, in ordine alla Legge 742/1969 art. 3 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non prevede la riconducibilità, alle ipotesi derogatorie della regola generale della sospensione feriale, dei termini previsti per il compimento di atti del processo esecutivo.

La censure del giudice rimettente si appuntano, in particolare, sull'interpretazione giurisprudenziale della norma in questione, per cui la portata derogatoria del suddetto art. 3 è estesa sino a ricomprendervi i procedimenti di opposizione a precetto, di accertamento dell’obbligo del terzo, di opposizione di terzo, le controversie distributive ed i giudizi endoesecutivi, mentre ha escluso la sua applicabilità agli atti del processo esecutivo.

Il giudice de quo sospetta la illegittimità costituzionale di siffatta interpretazione, essendo, a suo avviso, irragionevole e contrario al principio di uguaglianza il trattamento differenziato di situazioni, quali il processo esecutivo e gli incidenti che al suo interno si instaurano, accomunate dalle medesime esigenze di celerità.

Processo esecutivo ed opposizioni Differenza strutturale

Trattamento differenziato invece condiviso dalla Consulta, secondo cui sussiste una differenza strutturale tra i due procedimenti (processo esecutivo ed opposizioni al suo interno), ben potendo dunque il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, soddisfare la comune esigenza di celerità mediante discipline differenti.

Sicché nell'ambito del procedimento esecutivo, per l’acquisizione di documentazione catastale (su cui nella specie verte il contrasto) è previsto un termine perentorio prorogabile una sola volta, per giusti motivi. La durata dello stesso - originariamente pari a 120 ed ora ridotta a 60 giorni -  è correlata alla necessità di acquisire la documentazione completa attestante l’appartenenza del bene al debitore e la sospensione della sua decorrenza nel periodo feriale, è ragionevolmente legata al rallentamento delle attività degli uffici preposti al rilascio della suddetta documentazione.

Quanto invece alle opposizioni all'esecuzione - conclude la Corte Costituzionale con sentenza n. 191 del 20 luglio 2016 -  l’esigenza di celerità è perseguita mediante deroga alla sospensione dei termini feriali, anche in considerazione della peculiarità del procedimento che, nella prassi giudiziaria, può prestarsi ad un utilizzo strumentale con finalità dilatoria da parte del debitore assoggettato ad esecuzione. 

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