Con ordinanza n. 13542 del 1° luglio 2015, la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, ha sottoposto all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione europea una questione d'interpretazione del diritto comunitario chiedendo, in particolar modo, di verificare se la normativa italiana sull'esdebitazione si ponga o meno in contrasto con i principi comuntari risultanti dalla normativa Ue, come interpretati dalla Corte di giustizia medesima, laddove nel beneficio della liberazione vengono inclusi anche i debiti Iva.
Sul punto, la Corte di legittimità evidenzia infatti come il legislatore interno, nel prevedere in modo specifico alcune tassative esclusioni dal beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, non menzioni in alcun modo i crediti tributari.
Il preciso quesito pregiudiziale a cui dovranno rispondere i giudici europei è se "l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all'applicazione, in materia di impostra sul valore aggiunto, di una disposizione nazionale che prevede l'estinzione dei debiti nascenti dall'Iva in favore dei soggetti ammessi alla procedura di esdebitazione disciplinata dagli articoli 142 e 143 del R. D. n. 267/1942".
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