Escluso il socio dall'aumento di capitale. Non è reato
Pubblicato il 16 aprile 2015
Non integra illecito penale, bensì eventualmente civile,
l’omessa convocazione di un socio in un’assemblea societaria indetta per l’aumento di capitale.
E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza
n. 15641 depositata il 15 aprile 2015, respingendo il ricorso di parte civile e del p.m. avverso l’ordinanza di revoca del sequestro delle quote societarie.
La vicenda riguarda in particolare l’organizzazione e l’indizione, da parte della madre e di uno dei figli (entrambi soci) di un’assemblea per disporre l’aumento di capitale di due società,
senza convocare l’altro figlio (anch’esso socio).
La madre, tra l’altro, approfittando dei suoi poteri di procuratrice generale su quest’ultimo figlio, aveva rinunciato anche per lui al diritto di opzione sull’aumento di capitale, così facendo in modo che il primo figlio giungesse a detenere il controllo di entrambe le società e che l’altro ne ricavasse un danno ingiusto.
Respingendo entrambi i ricorsi avverso l’ordinanza del Gip, la Cassazione ha escluso che le condotte poste in essere dagli imputati, avessero rilevanza penale.
In particolar modo, ha innanzitutto dichiarato la
carenza di legittimazione (dunque l’inammissibilità del suo ricorso)
del socio escluso a chiedere la revisione dell’ordinanza, in quanto, anche in caso di accoglimento delle sue ragioni, non avrebbe potuto ottenere la restituzione delle quote sequestrate, dovendosi rivolgere semmai in sede civile, per ottenere l’annullamento della delibera in contestazione.
Quanto alla
configurabilità del reato di cui all’art. 2625 c.c. – come invece invocato dal p.m. – la Cassazione
ne ha escluso il fondamento, posto che la fattispecie penale in questione tutela non tanto la partecipazione del socio alla vita societaria, quanto piuttosto la possibilità di costui di svolgere funzioni di controllo.
Non ogni attività societaria, per cui venga impedito al socio di partecipare,
integra pertanto la fattispecie di cui all’art. 2625 c.c., essendo necessario che
l’impedimento attenga a funzioni di controllo sulla regolarità della gestione.