Escluso il risarcimento per la morte del fratello mai frequentato

Pubblicato il 23 ottobre 2013 Nella liquidazione del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare, occorre considerare l'intensità del relativo vincolo, la situazione di convivenza e ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia dello stesso nucleo familiare e l'intensità del relativo vincolo.

E' quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 23917 del 2 ottobre 2013 con cui è stato definitivamente rigettato il ricorso presentato dai fratelli naturali di un uomo, deceduto a causa di un sinistro stradale, al fine di vedersi riconosciuto, a carico dell'assicurazione, il risarcimento del danno morale dagli stessi subito.

Nella specie, i giudici di merito avevano escluso il risarcimento in considerazione del fatto che gli istanti, da quanto accertato in corso di causa, non avevano mai frequentato il congiunto.

E detta statuizione è stata confermata dalla Suprema corte secondo cui “non vi è mai stato alcun rapporto, non solo affettivo ma anzitutto sociale. Manca in particolare la prova oltre che di una qualche frequentazione tra gli … ed il fratello poi defunto, finanche di una loro conoscenza”. In definitiva – si legge nel testo della sentenza - “la morte del fratello fu dunque morte di uno sconosciuto, ed il danno che si lamenta assume, in questa prospettiva, dimensione virtuale e non reale”.
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