Esame avvocato, il voto non è sufficiente

Pubblicato il 12 febbraio 2009

Il Tar della Sicilia, Sezione IV, con la sentenza del 10 gennaio 2009 n. 36, si è pronunciata sul tema del concorso da avvocato affermando, in contrasto con l'orientamento della prevalente giurisprudenza, che la commissione esaminatrice non può limitarsi a valutare le prove scritte con un voto numerico, senza consentire all'interessato di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la commissione sia eventualmente incorsa. Così, mentre l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, al fine di garantire la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa, ha sempre affermato che nelle procedure concorsuali l'attribuzione del punteggio numerico soddisfa l'obbligo della motivazione, per il Tar siciliano è invece necessario, soprattutto nei casi di valutazione negativa, che la commissione esaminatrice operi un più attento esame degli elaborati, “al fine di giustificare in maniera adeguata e puntuale il proprio operato, suscettibile di essere sottoposto al vaglio dell'Autorità giurisdizionale”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy