Il Tar della Sicilia, Sezione IV, con la sentenza del 10 gennaio 2009 n. 36, si è pronunciata sul tema del concorso da avvocato affermando, in contrasto con l'orientamento della prevalente giurisprudenza, che la commissione esaminatrice non può limitarsi a valutare le prove scritte con un voto numerico, senza consentire all'interessato di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la commissione sia eventualmente incorsa. Così, mentre l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, al fine di garantire la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa, ha sempre affermato che nelle procedure concorsuali l'attribuzione del punteggio numerico soddisfa l'obbligo della motivazione, per il Tar siciliano è invece necessario, soprattutto nei casi di valutazione negativa, che la commissione esaminatrice operi un più attento esame degli elaborati, “al fine di giustificare in maniera adeguata e puntuale il proprio operato, suscettibile di essere sottoposto al vaglio dell'Autorità giurisdizionale”.
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