Errata annotazione nel registro come forza maggiore, ok a nuovi termini
Pubblicato il 17 settembre 2014
Secondo i giudici di legittimità – ordinanza di
Cassazione n. 37850 del 16 settembre 2014 – la impropria consultazione di un
registro di cancelleria irregolarmente tenuto e, come tale, non ostensibile alle parti private, e dal quale il difensore tragga un'
informazione errata per difetto di annotazione, se necessaria, circa il mancato deposito della motivazione di una sentenza penale può costituire
ipotesi di forza maggiore e può giustificare la
restituzione nel termine per l'impugnazione.
L'espressione “
forza maggiore”, infatti, al fine della restituzione nel termine ex articolo 175 del Codice di procedura penale, va interpretata nel senso che essa sussiste “
quando per l'insorgenza di un accadimento, naturale o umano, un soggetto non possa adempiere ad una certa attività, e che l'impedimento debba derivare da cause esterne e non sia imputabile a chi tale restituzione richiede”.