Eredità, sconti fiscali al contrario

Pubblicato il 06 ottobre 2006

Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte, limitatamente all’abitazione principale del defunto, la misura fissa dell’imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 1-quinquies lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 250 mila e in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo”.

Lo recita l’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del dl 262/06, la norma incriminata perché prevede un’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale fino al valore di 250 mila euro se nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge l’immobile ereditario è stato abitazione principale del defunto. Il vantaggio fiscale, cioè, viene collegato a un bisogno superato quale è quello alla prima casa del defunto, non ad un bisogno presente quale è quello alla prima casa dei suoi eredi. Potrebbe perciò, paradossalmente, accadere che il figlio che riceve l’abitazione principale del de cuius, pur possedendo altra abitazione godrebbe del beneficio; viceversa, il figlio che riceve una seconda casa appartenuta al de cuius, ma che non ha prima casa, non godrebbe del beneficio.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy