Equo indennizzo anche in presenza di plurimi reclami

Pubblicato il 23 agosto 2011 Con sentenza n. 17440 del 22 agosto 2011, la Cassazione ha accolto il ricorso avanzato da un imprenditore avverso la decisione con cui i giudici di appello gli avevano sì riconosciuto il diritto all'equo indennizzo per irragionevole durata di una procedura fallimentare in cui era parte, limitando tuttavia l'importo a suo favore in considerazione del fatto che il giudizio si era particolarmente protratto anche a causa dei numerosi reclami dallo stesso presentati.



Secondo la Corte di legittimità, in particolare, "nell'accertare la violazione della garanzia della ragionevole durata del processo in materia fallimentare il giudice deve considerare la complessità del caso attraverso un esame analitico e non con la mera enunciazione dei vari sub procedimenti o altre evenienze processuali".



Occorre accertare, quindi, se la lungaggine del processo “sia dipesa da inerzie o intenti dilatori dei falliti, mentre la circostanza che si tratta di comportamenti che costituiscono attuazione del diritto di azione o di difesa a tutela degli interessi del fallito non è idonea a giustificare tale automatica detrazione, potendo solo influire, eventualmente, sulla quantificazione dell'indennizzo”.
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