Equo indennizzo anche in presenza di plurimi reclami

Pubblicato il 23 agosto 2011 Con sentenza n. 17440 del 22 agosto 2011, la Cassazione ha accolto il ricorso avanzato da un imprenditore avverso la decisione con cui i giudici di appello gli avevano sì riconosciuto il diritto all'equo indennizzo per irragionevole durata di una procedura fallimentare in cui era parte, limitando tuttavia l'importo a suo favore in considerazione del fatto che il giudizio si era particolarmente protratto anche a causa dei numerosi reclami dallo stesso presentati.



Secondo la Corte di legittimità, in particolare, "nell'accertare la violazione della garanzia della ragionevole durata del processo in materia fallimentare il giudice deve considerare la complessità del caso attraverso un esame analitico e non con la mera enunciazione dei vari sub procedimenti o altre evenienze processuali".



Occorre accertare, quindi, se la lungaggine del processo “sia dipesa da inerzie o intenti dilatori dei falliti, mentre la circostanza che si tratta di comportamenti che costituiscono attuazione del diritto di azione o di difesa a tutela degli interessi del fallito non è idonea a giustificare tale automatica detrazione, potendo solo influire, eventualmente, sulla quantificazione dell'indennizzo”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Preliminare con clausola di irrevocabilità: risoluzione solo con consenso di tutti

07/02/2025

Cedu: rivedere la normativa sulle verifiche fiscali

07/02/2025

Telefisco 2025: chiarimenti su rimborso IVA e tassazione auto elettriche

07/02/2025

Giovani, donne, Sud Italia e piccole imprese: focus su assunzioni agevolate

07/02/2025

Cooperative di facchinaggio: premi Inail

07/02/2025

Sicurezza sul lavoro, allergie da pollini: indicazioni INAIL

07/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy