In caso di chiusura annuale della dichiarazione Iva 2008, per l’anno 2007, con Iva a debito, il versamento dell’Imposta indiretta va effettuato entro il 16 marzo, che slitta a lunedì 17. Il termine scatta anche per i contribuenti passati al nuovo regime dei “minimi” - se il versamento dell’Imposta avviene in unica soluzione; la data corrisponde ai termini del versamento a saldo dell’imposta sostitutiva del 20% dell’Irpef quando, invece, si opta per le cinque rate annuali di pari importo, senza interessi - tenuti a corrispondere l’Iva per la rettifica sulle merci in rimanenza al 31 dicembre 2007 e sui beni strumentali, utilizzando il codice tributo "6497", istituito con risoluzione 80/E/2008.
L’Imposta risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta né rimborsabile quando l’importo non supera il limite di 11,00 euro.
I soggetti che hanno l’obbligo di unificare le dichiarazioni (attraverso Unico 2008), possono effettuare il versamento del saldo Iva 2008 per il 2007 entro i termini indicati per i pagamenti di Unico 2008 (16 giugno p.v.), applicando la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese o frazione di mese successivo al 17 marzo 2008. In questo caso, devono maggiorare la cifra dovuta dell’1,20% per il periodo dal 18 marzo al 16 giugno.
Una guida fiscale delle Entrate – “Contribuenti minimi: adempimenti minimi” - spiega ai possibili destinatari il regime dei minimi. L’opuscolo è in distribuzione gratuita presso gli Uffici dell’Agenzia.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".