Ai sensi del Codice del Terzo Settore, gli Enti filantropici rientrano fra quelli del terzo settore. Detti enti sono costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 75 del 21 dicembre 2023, si occupa di precisare quando rientrano nell'esenzione Ires (art. 84, CTS) i redditi derivanti dalla gestione degli immobili.
Va sottolineato come l'attività posta in essere dall'Ente Filantropico deve caratterizzarsi per l'assenza di corrispettività, anche sotto forma di ''incremento patrimoniale'' per l’Ente stesso.
In particolare l’attività degli Enti in discorso possono consistere:
Dunque, è la gratuità che deve connotare l’Ente filantropico.
Deve ritenersi, invece, esclusa la possibilità per l'Ente filantropico di svolgere attività di microcredito.
Può sostenersi che lo svolgimento delle attività dell’ente a titolo gratuito, ovvero in assenza di controprestazioni o corrispettivi a carico dei beneficiari, costituisce un indice di non commercialità ai fini della qualificazione dell'attività ''non commerciale''.
Quanto alle norme fiscali contenute nel Codice del terzo Settore e applicabili solo a determinate categorie di ETS, va segnalato l'articolo 84 – nella versione in vigore dopo le modifiche apportate dal decreto Semplificazioni (Dl n. 73/2022, convertito).
La norma indica che:
Cosa discende dall’articolo 84 suddetto?
Vanno considerati esenti da Ires i redditi che le ODV, e quindi anche gli Enti Filantropici, traggono dagli immobili, a condizione che detti redditi siano destinati allo svolgimento di attività non commerciali.
Specifica la risoluzione n. 75/2023 che l’esenzione Ires si applica ai redditi derivanti dalla gestione degli immobili, inclusa la locazione, a condizione che non siano inseriti in un ''contesto produttivo'' ma siano posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, destinati al sostegno delle finalità istituzionali proprie dell'Ente Filantropico.
L'attività di gestione non deve essere configurata come un'attività organizzata in forma d'impresa.
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