Viene posto quesito al ministero del Lavoro in merito all'obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale presso il RUNTS in capo agli enti filantropici.
Nello specifico la questione riguarda il fatto se l’obbligo derivi dal solo superamento della soglia dimensionale di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore (CTS) o se tale soglia non rilevi.
Nella nota n. 8017 del 3 luglio 2023 il dicastero osserva come la norma speciale prevale su quella generale.
Nel merito, la disposizione generale - l’art. 14 comma 1 del CTS – si riferisce al criterio dimensionale per distinguere gli enti tenuti all’adempimento: menziona, infatti, gli enti del TS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.
Con riferimento ai contenuti, richiama le “linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali... tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente”.
Invece, la disciplina speciale degli enti filantropici è contenuta nel capo III del titolo V (artt. 37-39) del CTS.
In particolare, va osservato come l’art. 39 si riferisca al contenuto del bilancio sociale degli enti filantropici (elenco e importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche). Tale norma, però, non è relativa all’obbligo di redazione del bilancio per gli enti filantropici.
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