Enti associativi privati: a breve l'Eas delle variazioni 2014

Pubblicato il 17 marzo 2015 Gli enti associativi privati, entro il 31 marzo 2015, per comunicare le variazioni nel 2014 dei dati fiscalmente rilevanti trasmessi precedentemente devono trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate il modello Eas.

Possono farlo direttamente o tramite professionisti abilitati.

Ex Dl 185/2008, l'adempimento è necessario per fruire delle agevolazioni, come la non imponibilità delle quote e dei contributi associativi o, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti, e nel caso si perdano i requisiti (entro 60 giorni dall'evento).

Si ricorda che il modello Eas per la prima volta va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell'ente. Una nuova presentazione è dovuta solo nel caso di eventuali modifiche intervenute rispetto ai dati comunicati.

In tal caso, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, si dovranno comunicare sia i dati variati che le informazioni invariate ma richieste dal modello.

Quando non deve essere inviato

Non deve essere inviato un nuovo modello se si sia verificata, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, la variazione: dei soli dati relativi agli importi proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità (punto 20) o messaggi pubblicitari per la diffusione di beni e servizi (punto 21); del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33); dei dati media delle entrate degli ultimi tre esercizi (punto 23), numero di associati nell’ultimo esercizio (punto 24), ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30 ) e importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31).  
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