Entro il 30 settembre 2024, i Consulenti del Lavoro iscritti all’Albo professionale dovranno versare all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL) la terza rata del contributo soggettivo e del contributo integrativo dovuti per l’anno 2024.
Entro la stessa data del 30 settembre 2024, i Consulenti del Lavoro iscritti devono comunicare all'ENPACL, esclusivamente in via telematica, l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA, conseguito e prodotto nell'anno 2023.
I Consulenti del Lavoro iscritti ad ENPACL, compresi i pensionati, sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo soggettivo, pari al 12 % del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell'anno precedente.
Il contributo soggettivo è rapportato a mese, in relazione al periodo di effettiva iscrizione all’Ente nell'anno solare.
Minimali e massimali |
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Reddito minimale |
Reddito massimale |
19.694 € |
111.565 € |
Il contributo soggettivo minimo dell’anno 2024 è pari ad euro 2.396 (1.198 nella misura ridotta).
I neo iscritti con meno di 35 anni di età e i pensionati che restano iscritti all’Ente possono optare per la contribuzione ridotta nella misura del 6% del reddito professionale.
Tale riduzione potrà essere fruita per l’anno di iscrizione e fino ai successivi 4 anni.
Il versamento deve essere effettuato in 4 rate:
Il contributo integrativo è calcolato applicando la percentuale del 4% su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA.
L’eventuale eccedenza, derivante dalla dichiarazione obbligatoria, può essere frazionata in un massimo di 4 rate mensili consecutive di pari importo, entro il termine di ciascun mese da settembre a dicembre 2024.
Per l’anno 2024, il contributo integrativo minimo è pari a 348,00 euro da versare con la scadenza di settembre 2024.
I Consulenti del Lavoro che risultino iscritti all’Albo professionale devono inoltre comunicare all’Ente in via telematica, entro il 30 settembre 2024, il reddito professionale e il volume d’affari ai fini IVA conseguiti e prodotti per l’anno 2023, nonché versare il contributo soggettivo e integrativo, nel rispetto delle scadenze sopra indicate.
Sulla base dei contributi versati spontaneamente in acconto, a titolo di contribuzione obbligatoria entro il 20 agosto 2024, in sede di dichiarazione gli iscritti devono effettuare entro il 30 settembre 2024 la ripartizione di quanto precedentemente versato.
In tale occasione, possono decidere a che titolo imputare le anticipazioni e scegliere se versare la contribuzione soggettiva e/o la contribuzione integrativa in unica soluzione ovvero a rate.
NOTA BENE: Le 4 rate consecutive, non sono gravate da interessi e possono essere pagate mediante il modello F24 o tramite la piattaforma “pagoPA”.
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