La Cassazione, con la sentenza n. 31900 del 3 luglio 2017, si è occupata dell'ambito di applicazione dell’art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983 (modificato dal DLgs 8/2016, che ha operato la depenalizzazione dell'omesso versamento di ritenute).
La Corte, nell'accogliere il ricorso dell’amministratore unico di una società per azioni che aveva omesso di versare alla fondazione Enasarco le ritenute previdenziali operate sulle fatture per provvigioni emesse dagli agenti di commercio, spiega che la norma si riferisce solo ed esclusivamente alle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Pertanto, devono essere ritenute escluse dall’ambito di tale tutela, sia dal lato penale che amministrativo, le altre forme di ritenute previdenziali.
Gli agenti di commercio sono lavoratori autonomi: le omissioni contributive nei loro confronti non possono rientrare nelle previsioni dell’art. 2, del DL 463/1983, previsto solo per le omissioni dei pagamenti relativi alle ritenute del datore sulle retribuzioni dei dipendenti.
L'illecito amministrativo del caso in esame ricade nell'autonoma disciplina sanzionatoria ex art. 36 del Regolamento delle attività istituzionali Enasarco del 2013.
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