Con sentenza n. 34722 depositata il 10 agosto 2015, la Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito, nell’ambito di un procedimento penale per dichiarazione infedele, avevano fatto riferimento, ai fini dell’individuazione della data in cui le fatture dovevano considerarsi emesse, all’atto della loro spedizione.
Confermato, in detto contesto quanto indicato nella pronuncia impugnata, secondo la quale, ai fini fiscali, l’emissione delle fatture non coincide con la mera compilazione, ovvero con la relativa annotazione in contabilità, ma con la data della loro spedizione, a prescindere, quindi, dalla data indicata nel documento.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del DPR n. 633/1972 – viene sottolineato - la fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o spedizione all’altra parte ovvero all’atto della sua trasmissione per via elettronica.
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