Estendendosi alle attività intraprese da società di capitali volte al finanziamento societario per mezzo di emissione di strumenti finanziari, come vuole la bozza di Dlgs predisposta per il recepimento della III direttiva Ue, il campo d’azione della disciplina antiriciclaggio assume di conseguenza confini più ampi, non limitandosi alle comuni operazioni di movimentazione di somme di denaro o titoli effettuati da persone fisiche. Sotto monitoraggio finiscono, perciò, le società per azioni e le società in accomandita per azioni che, a seguito dell’ultima riforma del diritto societario, hanno facoltà di emettere titoli obbligazionari per diretta deliberazione dei loro amministratori, per espressa previsione degli articoli 2410 e 2412 del Codice civile. Sono incluse le “manovre” che possono chiamare all’azione anche i “professionisti legali” (come definiti dall’articolo 12 della bozza di Testo unico da poco diffusa) operanti per conto di una società cliente. L’emissione dei prestiti obbligazionari deve non oltrepassare i limiti imposti dalle norme antiriciclaggio quando il valore dei singoli titoli sia superiore alla soglia di rilevanza di 12.500 euro.
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