Al via un nuovo sgravio contributivo per le imprese di acquacoltura

Pubblicato il 30 gennaio 2024

Le imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie del granchio blu possono presentare apposita domanda per il riconoscimento dell’esonero contributivo parziale nel limite del 50% dal pagamento dei contributi previdenziali.

Le modalità di assegnazione e di attuazione sono state definite con il decreto 15 dicembre 2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2024.

Risorse disponibili

Al fine di sostenere le imprese di acquacoltura danneggiate dalla proliferazione del granchio blu è stato istituito l’apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l’anno 2023.

Esonero contributivo parziale

L’esonero contributivo parziale può essere applicato nel limite del 50% per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai consorzi e dalle imprese di acquacoltura anche per i loro dipendenti, che svolgono come attività principale quella identificata dal codice ATECO 03.21 (acquacoltura marina - acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi).

Il predetto esonero trova applicazione per i contributi previdenziali, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del dipendente, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INPS, relativamente al periodo di competenza dicembre 2023.

Domanda

Le imprese interessate possono presentare apposita domanda presso la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.

I criteri e le modalità di presentazione delle istanze saranno indicati con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Al termine dell’esame istruttorio, la Direzione generale:

NOTA BENE: Nel caso in cui la contribuzione relativa al periodo di competenza dicembre 2023, risulti già versata alla data di adozione del provvedimento di accoglimento delle domande di esonero, l’agevolazione riconosciuta sarà compensata dalle imprese interessate tramite conguaglio con il versamento della contribuzione corrente, secondo le modalità che saranno comunicate successivamente dall’INPS.

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