Elusione dolosa per chi partecipa alla cessione delle quote pignorate

Pubblicato il 20 marzo 2015 Ai fini dell'apposizione del vincolo di indisponibilità della quota sociale di una S.r.l. è sufficiente la notifica dell'atto di pignoramento al debitore e alla società, mentre la successiva iscrizione al registro delle imprese rileva solo ai fini dichiarativi.

Ne discende che deve ritenersi configurabile il fatto tipico del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice nel caso di alienazione delle quote oggetto del pignoramento dopo la notifica di quest'ultimo.

E' quanto evidenziato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 11302 del 17 marzo 2015 e con cui è stata annullata, con rinvio, la decisione dei giudici di merito di assolvere l'amministratore unico di una S.r.l., proprietario del 5% del capitale sociale di quest'ultima, dall'imputazione ascrittagli di compartecipazione criminosa nella condotta di sottrazione del 95% delle quote della società medesima, di proprietà di altra società della quale era amministratore unico il coimputato, che erano state sottoposte a pignoramento.

Reato a prescindere dalla notifica del pignoramento in presenza di intento elusivo

Nel testo della decisione è stato altresì precisato come il titolare di quote sottoposte a vincolo di indisponibilità che provveda alla loro cessione con l'intento di vanificare l'esecuzione della misura, risponda del delitto di elusione dolosa ancorché detta cessione avvenga prima della formale notifica all'interessato del provvedimento.

Il principio, che i giudici di legittimità ricordano di avere già espressamente enunciato in materia di quote sottoposte a sequestro conservativo, deve essere considerato, mutatis mutandis, anche per il pignoramento, in ragione del vincolo di indisponibilità che i due istituti determinano.

Per come inteso, in definitiva, il delitto de quo non può non ricomprendere anche la condotta posta in essere indipendentemente dalla formale notifica del provvedimento che sia in sé già esistente, ove la stessa sia comunque deliberatamente diretta a vanificarne l'esecuzione.
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