Elettorato Cassa forense, respinto il ricorso dell'Aiga

Pubblicato il 07 settembre 2013 Con ordinanza depositata il 6 settembre 2013, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso presentato dall'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) ai fini dell'annullamento della delibera assunta dal Consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 8 febbraio 2013 e con cui era stato determinato il numero base in forza del quale distribuire i seggi elettorali di ciascun Collegio, coincidente con ciascun Distretto di Corte d'Appello, non contemplando tutti gli iscritti alla Cassa al giorno precedente alla data di indizione delle elezioni (3 febbraio 2013), ed in tal modo escludendo dal diritto di voto tutti i 56.095 avvocati iscritti all'Albo forense ma non iscritti alla Cassa medesima alla data del 1° febbraio 2013.

Secondo l'organo giudicante, in particolare, il principio della “contestuale iscrizione alla Cassa” non potrà che divenire operativo al momento del regolamento che la Cassa forense medesima è tenuta ad adottare ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della Legge di riforma forense n. 247/2012.

Nel frattempo, l'articolo 65 della medesima Legge dispone espressamente che “fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate anche se non richiamate”.

Così, in definitiva, fino all'adozione del regolamento che la Cassa forense adotterà ai sensi del comma 9 dell'articolo 21 citato, l'iscrizione alla Cassa, secondo la disciplina precedente ancora non abrogata, potrà avvenire su domanda dell'interessato e la tutela previdenziale degli avvocati non iscritti alla Cassa sarà disciplinata dalle norme in vigore fino all'adozione del suddetto regolamento.

Alle elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense che si terranno dal 9 al 19 settembre non parteciperanno, quindi, gli oltre 56.000 avvocati che non erano iscritti alla Cassa prima dell'entrata in vigore della Riforma Forense.
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