Elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi. Quali requisiti per l’iscrizione?

Pubblicato il 22 luglio 2024

Il Cndcec, con il PO n. 67 pubblicato il 19 luglio 2024, spiega il processo e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli esperti della composizione negoziata delle crisi di impresa, istituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente, come stabilito dall'articolo 13, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 14/2019.

Nello specifico il quesito sollevato dall'Ordine Territoriale di Parma al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili riguarda la valutazione dell'idoneità dell'esperienza professionale maturata da un membro dell'Ordine nell'ambito di un incarico conferito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMit). L'incarico specifico era focalizzato sulla prevenzione e gestione delle crisi di impresa.

L'ordine di Parma chiedeva se l'esperienza acquisita in tale incarico, nonostante fosse a favore di un unico committente (il Ministero stesso) e non rientrante nei casi tipici previsti dalle Linee di Indirizzo, potesse essere considerata valida ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti della composizione negoziata delle crisi di impresa, secondo le norme del DLgs. 14/2019.

La problematica specifica era se tale esperienza potesse soddisfare i requisiti normativi e le Linee di Indirizzo per dimostrare le competenze e le esperienze richieste per l'iscrizione all'elenco degli esperti, nonostante la natura unica e il contesto dell'incarico ricevuto.

Requisiti per iscrizione elenco degli esperti della composizione negoziata delle crisi di impresa

Nel documento del 19 luglio 2024, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ricorda che per essere inclusi nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata delle crisi di impresa, secondo il Decreto Legislativo n. 14/2019 e le ulteriori specificazioni del Decreto Ministeriale del 21 marzo 2023, i professionisti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. devono essere iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni;
  2. devono avere una formazione specifica secondo quanto previsto dalle normative vigenti, inclusa quella stabilita dal decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 che ha integrato e sostituito il decreto dirigenziale del 28 settembre 2021;
  3. devono aver maturato esperienze precedenti nel campo della ristrutturazione aziendale e della gestione delle crisi di impresa. Le Linee di Indirizzo del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2021 specificano che si debbano possedere competenze adeguate per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa.

Precedenti esperienze, necessari ulteriori chiarimenti

In merito al requisito delle "precedenti esperienze" necessarie per qualificarsi sono sorti alcuni dubbi che hanno richiesto un ulteriore intervento da parte del Ministero della Giustizia, concretizzatosi nelle Linee di indirizzo del 29 dicembre 2021.

I dubbi derivano principalmente dalla genericità della formulazione iniziale del requisito delle esperienze, che non delineava chiaramente quali specifiche esperienze professionali fossero ritenute adeguate e quanti incarichi specifici un professionista dovesse aver completato per soddisfare il requisito.

Per affrontare questa incertezza e fornire maggiore chiarezza, il Ministero della Giustizia ha specificato meglio i criteri sia qualitativi che quantitativi:

NOTA BENE: per i consulenti del lavoro, la normativa richiede che documentino il loro contributo in almeno tre casi di ristrutturazione dei debiti, accordi sottostanti a piani attestati, o concordati omologati, secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 3 del DLgs. 14/2019.

Il Cndcec ha contribuito ulteriormente a far chiarezza sul requisito delle precedenti esperienze con diversi Pronto Ordini, che forniscono chiarimenti aggiuntivi alle Linee di Indirizzo del 29 dicembre 2021, assicurando che l'interpretazione e l'applicazione dei requisiti siano uniformi e aderenti agli standard previsti.

NOTA BENE: Lo scopo è quello di risolvere le ambiguità e di assicurare che tutti i professionisti iscritti nell'elenco possiedano le competenze e le esperienze necessarie per gestire efficacemente le situazioni di crisi aziendale attraverso il processo di composizione negoziata.

La conclusione a cui giunge il Consiglio nazionale nel PO n. 67/2024 è che l'incarico specifico ricevuto da un professionista dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonostante fosse significativo e rilevante nel contesto della prevenzione e gestione delle crisi di impresa, non soddisfa i requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata delle crisi di impresa.

Questa conclusione è basata sulla considerazione che l'esperienza acquisita in tale incarico, essendo rivolta esclusivamente a un unico committente (il Ministero) e non essendo riconducibile alle categorie di esperienze previste dalle Linee di Indirizzo e dalla normativa, non permette al professionista di documentare adeguatamente la presenza di incarichi o prestazioni professionali, in precedenza maturati, che siano direttamente finalizzati alla ristrutturazione aziendale in senso più ampio e tradizionale, come richiesto dalle Linee di Indirizzo e dalle disposizioni legislative pertinenti.

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